È arrivato l’autunno. Messi via costumi da bagno ed infradito, con l’abbassamento delle temperature si iniziano a tirar fuori i primi cappotti e ci si prepara ad affrontare la stagione fredda con le giuste ed adeguate contromisure. Come ogni anno, è arrivato anche il momento di preparare la nostra auto alla stagione più fredda, smontando gli pneumatici estivi per montare gli invernali. Un’operazione necessaria non soltanto perché ce lo impone la legge, ma anche, e soprattutto, per la nostra sicurezza (e il portafogli).

LA NORMATIVA

Conoscendo l’importanza di affrontare i mesi freddi in sicurezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2013 ha emesso una direttiva (clicca QUI per scaricarla) per regolamentare la circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve. L’obbligo di viaggiare con dotazioni invernali (o catene a bordo) è stabilito tra il 15 Novembre e il 15 Aprile (su autostrade e strade statali). Tuttavia, le autorità locali possono decidere, in caso di condizioni particolari e su determinate strade (anche provinciali e comunali) di modificare tale periodo attraverso un’ordinanza. 

QUANDO MONTARLI E QUALI SCEGLIERE

Su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie). Possono essere montati anche pneumatici M+S con codice di velocità inferiore a quanto riportato sul libretto, e comunque non inferiore a “Q” (160 km/h). Tali veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i pneumatici montati. 

Inoltre, chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. Questo perché è oggettivamente impensabile che tutti possano decidere di montare quattro pneumatici invernali lo stesso giorno di metà novembre, e tornare a quelli estivi a primavera, sempre in 24 ore. E che i gommisti, nello stesso periodo, riescano a portare a compimento tutto il lavoro.

Contando sulla possibilità di dilazionare il cambio gomme concessa dal Codice della Strada, è consigliabile che ogni automobilista prenoti in anticipo l’appuntamento per il cambio gomme, consentendo al proprio gommista di fiducia di pianificare il lavoro e soddisfare le richieste di tutti i clienti nei tempi stabiliti.

È inoltre importante ricordare che la deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e 01 (rimorchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95). Produttori ed esperti consigliano infine di montare quattro pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata, e conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.

PNEUMATICI INVERNALI: COSA SONO

Le gomme invernali (da neve o termiche) sono contrassegnate dalla dicitura M+S, che indica che il pneumatico ha caratteristiche invernali autodichiarate dal costruttore. Il pittogramma aggiuntivo con il simbolo di fiocco di neve, sta invece ad indicare che quel pneumatico invernale ha superato uno specifico test omologativo. Tutti gli pneumatici invernali destinati alle autovetture devono essere omologati. L’omologazione è il riconoscimento ufficiale dell’Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento. L’UE ha da tempo reso obbligatoria l’omologazione degli autoveicoli e di alcuni suoi componenti. Solo prodotti conformi posso essere messi sul mercato. Per i pneumatici l’omologazione è indicata dal marchio “E” seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di serie.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Gli pneumatici invernali possiedono diverse caratteristiche che li differenziano da altri tipi di pneumatici e li rendono adatti ad affrontare temperature inferiori ai 7°C, in caso di pioggia, neve o ghiaccio:

  • la mescola è più morbida, ricca di silice, che permette di avere una buona aderenza anche a basse temperature. Al contrario delle altre coperture, questi pneumatici hanno la particolarità di entrare più facilmente e velocemente in temperatura di esercizio e, mantenendo una elevata elasticità dei tasselli, permettono un attrito sufficiente alla guida su fondi a bassa temperatura, che comunque dovrà essere sempre particolarmente attenta;
  • il battistrada è ricco di lamelle e caratterizzato da disegni specifici: l’aderenza su superfici innevate o fangose è ottenuta grazie al particolare disegno dei tasselli, molto più pronunciati del solito e muniti di speciali lamelle, le quali si riempiono di neve e, siccome l’attrito neve-neve è più forte dell’attrito gomma-neve, riescono ad “aggrapparsi” al fondo stradale. Inoltre sono muniti di molti e profondi canali tra i vari tasselli, in modo da drenare una elevata quantità d’acqua;
  • il grado di consumo del battistrada è fondamentale per le prestazioni delle gomme termiche: non dovrebbe mai scendere al di sotto di 3,5-4,5 millimetri di profondità (nettamente superiore alla profondità minima richiesta per legge, che è di 1,6 mm).

SANZIONI PREVISTE

Chiunque, dal 16 novembre 2019, circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata. Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada). Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro (che scende a 58 se viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione) per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14). Le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada stabiliscono inoltre il divieto di importare, produrre, vendere e montare componenti non omologati, pena importanti sanzioni pecuniarie e sequestro dei materiali. 

Chi circola con pneumatici non omologati è passibile di sanzioni, come pure del ritiro della Carta di Circolazione, che comporta l’impossibilità di circolare. L’assicurazione può contestare la liquidazione del sinistro in caso di incidente.

COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE SU OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Con l’entrata in vigore della nuova legge, a fine marzo 2016, ci sono delle novità riguardanti anche l’obbligo di circolazione con dotazioni invernali. In caso di incidente mortale o lesioni oltre i 40 giorni di prognosi, si configura il reato di omicidio stradale colposo e lesioni stradali per tutte le infrazioni al Codice della Strada, quindi anche in presenza di una trasgressione all’obbligo di viaggiare con dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene da neve) su strade ghiacciate. Cosa si rischia? Penalmente, in caso di omicidio stradale colposo (per imprudenza, imperizia) si rischia dai 5 ai 10 anni di carcere. In caso invece di lesioni superiori ai 40 giorni si può essere condannati dai 6 mesi ai 4 anni. Dal punto di vista del Codice della Strada invece, oltre ad una multa, in entrambi i casi può scattare la sospensione della patente da parte del Prefetto in via provvisoria fino a 5 anni. La licenza di guida, in seguito a condanna, può essere revocata e non potrà essere conseguita nuovamente prima di 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni personali).

NON SOLO OBBLIGHI, MA ANCHE TANTI VANTAGGI

Oltre a viaggiare in regola, i pneumatici invernali offrono anche tanti vantaggi in termini di sicurezza. D’inverno infatti la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale è inferiore. Le gomme invernali agiscono al meglio proprio in queste condizioni, specie quando si scende sotto i 7°C, e garantiscono: 

  • maggiore ‪‎trazione‬
  • minor spazio di frenata grazie alla proprietà della mescola, che si scalda e offre un buon grip anche sotto i 7°C
  • migliore ‎aderenza sia su fondi asciutti sia bagnati
  • minor consumo di battistrada‬

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